Capitolo Cattedrale

Il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale; spetta inoltre al Capitolo Cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano. (Can. 503 del Codice di Diritto Canonico)
 


IN QUESTA PAGINA

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Uffici e Titoli Canonicali 
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Bolla di costituzione del Capitolo Cattedrale 
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Statuti del Capitolo Cattedrale 
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Tutti i Canonici del Capitolo, dalla fondazione ad oggi
Canoni del Codice di Diritto Canonico
 


 

 

UFFICI E TITOLI CANONICALI

 

 

 

UFFICI

 

Presidente: Mons. Alberto Mazzola
Segretario: Don Roberto Leoni
Amministratore: Mons. Paolo Perla
Penitenziere: Don Riccardo Russo
Teologo: Don Roberto Leoni

 

 

TITOLI CANONICALI

 

01.   di Sant'Ippolito V. M.: Don Salvatore Rizzo
02.   delle Sante Rufina e Seconda VV. MM.: Don Michele Joser
03.   di Santa Lucia V. M.: Don Massimiliano Claro
04.   di San Lorenzo M.: Mons. Paolo Perla
05.   di Sant'Ilario di Poitiers V.: Don Giovanni M. Righetti
06.   di Sant'Ignazio di Loyola: Don Riccardo Russo
07.   di San Giovanni Eudes: Don Gianni Sangiorgio
08.   di San Francesco di Sales V.: Don Osvaldo Geiser
09.   di Santa Margherita M. Alacoque: Mons. Adriano Furgoni
10.   di San'Isidoro Agricoltore: ... 
11.   di San Giuseppe Sposo della B.V.M.: Mons. Alberto Mazzola
12.   di San Michele Arcangelo: Mons. Giovanni Di Michele
13.   dei Santi Apostoli Pietro e Paolo: Don Roberto Leoni
14.   dei Santi Mario, Marta, Audìface e Abaco: Don Agostino Pantini

 

 

CANONICI ONORARI

 

S.E.R. Mons. Luigi Ventura, Arcivescovo tit. di Equilio, già Nunzio Apostolico in Francia
S.E.R. Mons. Lino Fumagalli, Vescovo emerito di Viterbo
Padre Marcello Miotto, Parroco emerito di Sant'Ippolito a Porto
Don Giuseppe Colaci, Parroco della Chiesa Cattedrale a La Storta
Mons. Albino Casati, Parroco emerito del Corpus Domini alla Massimina
Padre Gennaro Brayda Di Soleto,
Vicario parrocchiale dell'Immacolata Concezione della B.V.M. a Ceri

 

25 marzo 2011: Santa Messa nell'anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale

 

 

13 giugno 2008: creazione di nuovi Canonici

 


 

COSTITUZIONE APOSTOLICA

 

La Costituzione Apostolica Qui cognoverit con cui il Papa Pio XII, in data 25 febbraio 1953, ha eretto il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Porto - Santa Rufina.

 

 

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI ad perpetuam rei memoriam.  Qui cognoverit penitusque consideraverit quibus de causis Canonicorum Collegia sint instituta facile intelliget ipsis propositum esset non modo ut, quasi sui Episcopi senatus, eidem graviora consilia capienti adsint, sed etiam ut sacrarum religionum sollemnitate divinas caeremonias condecorent ac, vacante sede, dioecesis rebus per Vicarium Capitularem consulant eiusque regimini intendant. Quod cum animo reputavisset suo venerabilis frater Noster Eugenius S.R.E. Cardinalis Tisserant, Episcopus suburbicarius Ostiensis, Portuensis et S. Rufinae, idemque S. Collegii Decanus, qui magno labore ac sumptibus cathedrale templum ad pagum, cui nomen in vulgus “La Storta” absolverat et perfecerat in idemque, a S. Congregatione Consistoriali die septimo mensis Martii, anno millesimo nongentesimo quinquagesimo impetrata venia, a Portu Romano transtulerat cathedram, ab hac Apostolica Sede postulavit ut in Suis Portuensi et S. Rufinae dioecesibus Canonicorum Collegium conderetur. Cuius precibus Nos, quibus omnia probantur quae domus Dei splendorem atque vitae christianae studium in populo augeant, volentes aliquo modo venerabili fratri Nostro fructum quem meruit retribuere, libentissimo animo concedimus. Huius rei gratia, id ratum habentes quod Sacrum Consilium Negotiis Consistorialibus praepositum censuit esse faciendum; simul consensum eorum supplentes qui in hac re aliquid iuris quovis modo habeant; simulque re attentissimo quo opus esset animo considerata, ideoque certa scientia eorum quae sumus acturi, de Nostra summa et apostolica potestate, quam a Christo in universam Ecclesiam accepimus, haec quae sequuntur statuimus ac decernimus. In cathedrali templo dioecesium Portuensis et S. Rufinae, SS. Cordibus Jesu et Mariae dicato, Canonicorum Collegium erigimus et constituimus, cui pleno iure iam erectae in eodem templo paroeciae cura concreditur. Quod Collegium duabus dignitatibus constabit, Archidiacono videlicet et Praeposito, et duodecim Canonicis, quorum alter vicaria potestate animorum curationi praesit, alter theologi officio fungatur, tertius denique ad iuris normam expiandis christianorum admissis, Poenitentiarii auctus munere, quod dicitur, destinetur. Sanctae Sedis unice erit huius Collegii Dignitates assignare; reliquorum vero Canonicorum beneficia assignabit Episcopus, praeterquam cum haec, aliqua de causa, ex iis quae iure describuntur, Apostolicae Sedis iuri erunt obnoxia. Si vero id beneficii tenuitas exigat, poterit Episcopus sive Dignitatum sive Canonicorum munera iis quoque clericis concedere qui alio iam beneficio fruantur, etiamsi onus habeant animorum salutem curandi. Cum autem deceat eos qui in Episcopi consilium et senatum adsciscantur quibusdam insignibus et privilegiis condecorari, indulgemus ut sive Dignitates sive Canonici in sacris sui Collegii caeremoniis rocheto et palliolo, vulgo mozeta, violacei coloris atque cucullo praedito utantur, zona vero violacea cum laciniis eiusdem coloris super vestem talarem nigro colore cum ocellis, globulis, torulo ac subsuto pariter violacei coloris in sacris caeremoniis peragendis, intra fines tamen suarum dioecesium, exornentur. Quod vero ad conventus attinet sacris caeremoniis celebrandis aliisque Canonicorum officiis persolvendis, haec omnia perficienda decernimus diebus festis saltem sollemnioribus; hi autem qui sint Canonicorum legibus, quam primum conficiendis, accuratius describetur. In potestate tamen Episcopi erit aliis quoque diebus Canonicos convocare, si id dioecesium utilitati conducere visum fuerit. Cetera vero, quae iure de Canonicis praescribuntur, omnino serventur. Omnia denique, quae his Litteris statuimus, venerabilis frater Noster Eugenius S.R.E. Cardinalis Tisserant exsequenda curabit; cui iura et potestates necessarias concedimus, quas poterit cuilibet vero subdelegare in ecclesiastica dignitate constituto. Qui praeterea venerabilis frater Noster onus habebit peractae rei documenta exarandi eorumque digna fide exempla quam primum ad S. Congregationem Consistorialem transmittendi. Has vero Litteras firmas, validas et efficaces nunc et in posterum esse, suamque vim et effectum habere volumus ac praecepta quae iisdem describuntur ab omnibus quorum interest fideliter servari decernimus. Quod si quid adversus ea quae hisce litteris statuimus a quolibet, quavis auctoritate, vel sciente vel imprudente attentatum fuerit, id irritum sane erit et inane, contrariis quibuslibet non obstantibus quibus omnibus per has Litteras derogamus. Volumus autem ut harum Litterarum exemplis vel locis, sive impressis sive manu exaratis, eadem plane tribuatur fides quae hisce ipsis haberetur ostensis, dummodo ab aliquo publico tabellione subscripta sint et sigillo viri munita in ecclesiastica dignitate constituti. Nemini denique iis quae per has Litteras Nostras decreta sunt obsistere liceat. Quod si quis temere ausus fuerit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit esse moturum. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo quinto mensis februarii, anno Domini millesimo nongentesimo quinquagesimo tertio, Pontificatus Nostri quarto decimo.

Pro S.R.E. Cancellario.
Eugenius Card. Tisserant, Sacri Collegii Decanus

fr. Adeodatus J. Card. Piazza
S.C. Consistorialis a Secretis

Arthurus Mazzoni Prot. Ap.
Bernardus De Felicis Prot. Ap. p.

Reg. in Canc. Ap. : Vol. LXXXVI : N. 16

 

 

 

  
Giugno 2008, convocazione del Capitolo dei Canonici
presso il Santuario di Nostra Signora di Ceri, Madre di Misericordia

 

 

 

STATUTI
DEL CAPITOLO CATTEDRALE

DI PORTO - SANTA RUFINA

 

 


COSTITUZIONE DEL CAPITOLO E NUMERO DEI CANONICI

 

Art. 1.
Il Capitolo Cattedrale di Porto – Santa Rufina è stato istituito con Bolla del 25 febbraio 1953 ed è stato riconosciuto agli effetti civili l’8 febbraio 1954.

Art. 2.
Nel fine di rendere gloria a Dio e di procurare il bene della Chiesa, il Capitolo ha il compito di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale e di adempiere i compiti che gli vengono affidati dal Diritto o dal Vescovo.

Art. 3.
La suddetta Bolla fissa a 14 il numero dei Canonici, numero che non potrà mai essere superato.
Spetta al Vescovo, udito il Capitolo, ma non all’Amministratore Diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati.
Secondo le necessità e le convenienze potranno essere scelti dei chierici che prestino aiuto al Capitolo e dei Canonici onorari, appartenenti anche ad altre Diocesi.

Art. 3 - bis.
Tutti i quattordici Canonici del Capitolo della Chiesa Cattedrale, al momento della nomina, ricevono l’assegnazione del Titolo di un Santo come segue: 1. di Sant’Ippolito Vescovo e Martire; 2. delle Sante Rufina e Seconda Vergini e Martiri; 3. di Santa Lucia Vergine e Martire; 4. di San Lorenzo Martire; 5. di Sant’Ilario di Poitiers Vescovo e Dottore della Chiesa; 6. di Sant’Ignazio di Loyola; 7. di San Giovanni Eudes; 8. di San Francesco di Sales Vescovo e Dottore della Chiesa; 9. di Santa Margherita Maria Alacoque Vergine; 10. di Sant’Isidoro Agricoltore; 11. di San Giuseppe Sposo della B.V.M.; 12. di San Michele Arcangelo; 13. dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; 14. dei Santi Mario, Marta, Audìface e Abaco, Martiri.

Art. 4.
Vi sarà fra i Canonici chi presiede il Capitolo; il Presidente sarà eletto dal collegio dei Canonici per un quinquennio; la sua elezione dovrà essere confermata dal Vescovo.

Art. 5.
Saranno eletti per un quinquennio il Segretario e l’Amministratore del Capitolo.

Art. 6.
A norma del can. 508 § 1, uno dei Canonici sarà scelto dal Vescovo quale Penitenziere della Cattedrale e avrà le facoltà determinate dallo stesso canone del C.J.C.

Art. 7.
Il Presidente del Capitolo siede nel primo stallo a destra della cattedra del Vescovo; per gli altri le precedenze sono stabilite secondo l’anzianità di nomina e, in caso di parità, secondo l’età.


COMPITI DEL CAPITOLO

Art. 8.
In ordine alla celebrazione del culto divino, il compito del Capitolo è:
- nei giorni festivi di assistere il Vescovo ogni qualvolta egli presiede la liturgia nella Cattedrale;
- nei giorni feriali, la celebrazione corale almeno una volta alla settimana in concomitanza con i giorni di apertura degli uffici della Curia Vescovile.

Art. 9.
Saranno recitate in coro, secondo il momento della giornata, le Lodi mattutine o i Vespri “con la partecipazione attiva di tutti, secondo la condizione di ciascuno” (cfr. PNLO, 33).

Art. 10.
I singoli Canonici possono essere officiati dal Vescovo per l’esercizio di servizi od impegni particolari nell’ambito della Diocesi, con dispensa dal Coro da comunicarsi al Capitolo. Tale dispensa potrà essere rilasciata anche per motivi di infermità.


COMPITI DEI SINGOLI CANONICI

Art. 11.
Al Presidente spetta:
- di presiedere la celebrazione della Messa nell’anniversario della Consacrazione della Chiesa Cattedrale;
- di rappresentare il Capitolo nelle varie riunioni ecclesiali;
- di convocare il Capitolo per l’ufficio corale e per le riunioni.

Art. 12.
In assenza del Presidente, i suoi compiti saranno assolti dal Canonico più anziano di nomina.

Art. 13.
Al Segretario spetta di custodire l’archivio del Capitolo, di mandare le convocazioni e di compilare i verbali delle adunanze.

Art. 14.
All’Amministratore spetta di amministrare i beni del Capitolo e di distribuirne i redditi.


LE RIUNIONI DEL CAPITOLO

Art. 15.
Le adunanze ordinarie del Capitolo si terranno due volte all’anno nei mesi di ottobre e di maggio; le adunanze straordinarie si tengono quando il Vescovo o il Presidente lo ritengono opportuno oppure dietro richiesta della maggioranza dei Canonici.

Art. 16.
Le adunanze saranno precedute, a tempo debito, dalla convocazione personale dei Canonici.

Art. 17.
L’adunanza è valida se sono presenti i due terzi dei Canonici non impediti da provata infermità o per assenza conosciuta.

Art. 18.
Le deliberazioni saranno approvate secondo le norme del can. 119 n. 2 e 3.

Art. 19.
E’ fatto divieto di comunicare ad estranei le decisioni prese nelle adunanze, tanto meno i pareri dei singoli Canonici.


LE INSEGNE

Art. 20.
Le insegne dei Canonici sono, per concessione della Congregazione del Clero (vedi Lettera prot. 184750/I in data 20.01.1989): la veste talare nera, la cotta liturgica e la mozzetta violacea.
Dalla stessa Congregazione viene “concesso l’uso del medesimo abito quando i Canonici saranno incaricati dal Vescovo in sua vece di svolgere funzioni liturgiche fuori della Chiesa Cattedrale, oppure quando essi dovessero rappresentare il Vescovo in determinate circostanze”.


RETRIBUZIONE DEI CANONICI

Art. 21.
I beni capitolari sono costituiti da un deposito di dieci milioni 850.000 lire.

Art. 22.
Per le retribuzioni dei Canonici sarà usato un doppio criterio:
- secondo la normativa emanata dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, entreranno nel sistema quei Canonici che, in presenza di altri incarichi, svolgono un servizio a tempo pieno in favore della Diocesi;
- per gli altri Canonici, vista l’impossibilità di assicurare un servizio quotidiano in Cattedrale e considerato che le risorse del Capitolo non permettono di assicurare una remunerazione che “assommando la quota prebendale e le distribuzioni per il servizio corale e ministeriale, sia pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.”, si provvederà in forma diversa.

Art. 23.
Gli interessi ricavati dal suindicato deposito saranno destinati anno per anno secondo le indicazioni del Capitolo. Tale destinazione potrà riguardare particolari finalità oppure le distribuzioni canonicali tra i presenti alle funzioni capitolari.

Art. 24.
Tali destinazioni saranno affidate al Canonico Amministratore che sarà assistito, a norma del can. 1280 del C.J.C., da due Consiglieri esterni al Capitolo: un Sacerdote diocesano e un laico, nominati per un quinquennio.


I dicembre 1989

Il Segretario del Capitolo
Carlo BESSONNET, Vic. Gen.  


Visto il presente Regolamento
onde meglio assicurare la funzione
del Rev. do Capitolo
il Vescovo di Porto - S. Rufina
lo approva.

Roma - La Storta, 4.12.1989

+ Diego Bona

 

 


Novembre 2009, convocazione del Capitolo
presso il seminario diocesano "San Francesco d'Assisi"
per la Messa di suffragio dei Vescovi, dei Canonici e dei Sacerdoti defunti

 


 

 

I CANONICI
DEL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE
DI PORTO - SANTA RUFINA

 

 

Tutti i Canonici, dalla fondazione del Capitolo (1953) ad oggi, in ordine di nomina e con il titolo loro proprio che avevano al momento della nomina.

 

S.E. Mons. Pietro VILLA, Vescovo Ausiliare
S.E. Mons. Tito MANCINI, Vescovo Ausiliare
Padre Lorenzo VAN DEN EERENBEEMT
Don Francesco GUGLIELMI
Don Luigi TAZZARI
Don Giorgio ROCHE
Padre Giovanni Battista PREGLIASCO, F.S.M.I.
Don Emanuele PARISI
Don Gerardo PAPIN
Mons. Salvatore VITALE
Mons. Carlo BESSONNET
Don Rocco FRAIETTA
Don Marcello LACHETEAU
Mons. Giovanni MULLER
Mons. Francois COUESPEL DU MESNIL
Mons. George E. RYAN
Don Giuseppe CASETTA
Don Amedeo BIANCHI
Don Pietro MORINI
Don Ostilio RICCI
Don Attilio ZUCCANTE
Mons. Adone TERZARIOL
Mons. Antonino SPINA
Mons. Carlo TARAMASSO
Mons. Simeone DUCA
Don Angelo SAVELLI
Don Nazareno CAPOZUCCA
Don Luigi Vittorio ANTONINI
Don Antonio CAVALIERE
Don Pierre RICHES
Mons. Giuseppe MEDOVY
Mons. Amleto ALFONSI
Don Mario ZUCCANTE
S.E. Mons. Lino FUMAGALLI
Mons. Adriano FURGONI
Don Quirino IMPERI
Padre Matteo PIEMONTESE, F.S.M.I.
Don Antonio UCCHEDDU
Mons. Paolo PERLA
Don Giacomo PISTONE
Mons. Nicolino Amedeo MERLO
Don Fausto DEL CORE
Mons. Tommaso FANTI
Mons. Alberto MAZZOLA
Mons. Giovanni DI MICHELE
Don Roberto LEONI
Don Agostino PANTINI
S.E. Mons. Luigi VENTURA
Padre Marcello MIOTTO
Don Antonio GHIRIGHINI
Don Salvatore RIZZO
Mons. Armando CURZI
Don Gianni SANGIORGIO
Don Riccardo RUSSO
Don Giovanni M. RIGHETTI
Don Michele JOSER
Don Osvaldo Geiser
Don Massimiliano Claro
Don Giuseppe Colaci
Mons. Albino Casati
Padre Gennaro Brayda Di Soleto
 

CODICE DI DIRITTO CANONICO
Canoni che si riferiscono al Capitolo Cattedrale

 

I CAPITOLI DEI CANONICI


Can. 503
Il capitolo dei canonici, sia cattedrale sia collegiale, è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale; spetta inoltre al capitolo cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano.


Can. 504
L'erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale sono riservate alla Sede Apostolica.


Can. 505
Ogni capitolo, sia cattedrale sia collegiale, abbia propri statuti, costituiti mediante un legittimo atto capitolare e approvati dal Vescovo diocesano; tali statuti non vengano modificati o abrogati se non con l'approvazione dello stesso Vescovo diocesano.


Can. 506
§1.
Gli statuti del capitolo, salve sempre le leggi di fondazione, determinino la stessa costituzione del capitolo e il numero dei canonici; definiscano i compiti del capitolo e dei singoli canonici in ordine alla celebrazione del culto divino e all'esercizio del ministero; regolino le riunioni in cui vengono trattate le questioni riguardanti il capitolo e, salve le disposizioni del diritto universale, determinino le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti.
§2. Negli statuti vengano anche definite le insegne e le retribuzioni dei canonici, sia quelle stabili, sia quelle da versare in occasione dell'adempimento di un incarico.

Can. 507
§1.
Vi sia fra i canonici chi presiede il capitolo e vengano pure costituiti gli altri uffici, a norma degli statuti, tenendo anche conto degli usi vigenti nella regione.
§2. Ai chierici che non appartengono al capitolo possono essere affidati altri uffici mediante i quali, a norma degli statuti, prestano aiuto ai canonici.


Can. 508
§1.
Il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria che però non è delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi.
§2. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano costituisca un sacerdote a compiere il medesimo incarico.


Can. 509
§1.
Spetta al Vescovo diocesano udito il capitolo, ma non all'Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati, sia nella chiesa cattedrale sia nella chiesa collegiale, revocato ogni privilegio contrario; spetta ancora al Vescovo confermare colui che è eletto dal capitolo stesso per presiederlo.
§2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero.


Can. 510
§1.
Le parrocchie non siano più unite al capitolo dei canonici; quelle che sono tuttora unite ad un capitolo, ne siano separate da parte del Vescovo diocesano.
§2. Nella chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, venga costituito un parroco, scelto fra i capitolari o meno; questi è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del diritto, sono proprie del parroco.
§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del parroco e le funzioni proprie del capitolo, facendo in modo che il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari e il capitolo non sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima il Vescovo diocesano il quale deve curare innanzi tutto che si provveda in modo adeguato alle necessità pastorali dei fedeli.
§4. Le offerte che vengono elargite ad una chiesa contemporaneamente parrocchiale e capitolare, si presumono elargite alla parrocchia, se non consti altro.